Accelerare i processi in corso, diminuire quelli che entrano nei tribunali. E’ questo il duplice obiettivo della mediazione civile, diventata obbligatoria per legge a partire dal 21 Marzo. La mediazione può essere facoltativa e quindi scelta dalle parti, demandata (quando il giudice invita le parti a tentare la strada della mediazione) o obbligatoria. In questo caso per poter procedere davanti al giudice, le parti devono aver tentato un accordo senza successo. Il nuovo strumento è obbligatorio nei casi di una controversia in materia di: diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L’obbligatorietà per le numerose controversie afferenti a temi quali il condominio e il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata invece differita al 20 Marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo. Il tentativo ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi. Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni. La mediazione civile consente dunque di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in tribunale senza aggravi sui tempi della giustizia ordinaria.
Ecco come funziona. L’innovativa modalità finalizzata alla risoluzione delle controversie si introduce con una semplice domanda presentata presso l’organismo liberamente scelto dalle parti. Avviato l’iter, al mediatore (un professionista con requisiti di terzietà) spetta il compito di organizzare uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia. L’eventuale raggiungimento dell’accordo è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo, il mediatore può avanzare una proposta di risoluzione della lite: in questo scenario le parti sono libere se accettare o meno. Un aspetto essenziale della riforma introdotta dal governo riguarda la riduzione dei costi a carico dei cittadini. Innanzitutto rimane salvo il principio del gratuito patrocinio e quindi l’esenzione totale dalle spese della procedura per le parti che hanno diritto a tale istituto. Rilevanti le agevolazioni fiscali: il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50mila euro. Alle parti che corrispondono l’indennità presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della battaglia legale, un credito d’imposta fino a 500 euro, ridotto a 250 euro in caso di insuccesso. Molteplici i vantaggi per il sistema giustizia nel suo complesso, a partire dalla riduzione dei tempi e dall’abbattimento delle pendenze. Drastica la riduzione della durata: si andrebbe incontro da non più di 4 mesi per tutte le conciliazioni positive alla riduzione di circa un terzo dei tempi attuali della giustizia ordinaria. Ipotizzando quindi una produttività dei giudici costante e un livello di successo delle conciliazioni in linea con le altre esperienze europee e mondiali si potrebbe arrivare ad un dimezzamento delle pendenze, passando a poco più di 3 milioni in 5 anni. Si stima inoltre che saranno circa 300mila le controversie interessate nei primi 12 mesi, che diventeranno circa 700mila con l’introduzione del condominio e del risarcimento danni per un totale di quasi un milione all’anno se continuerà l’attuale trend crescente di mediazioni volontarie.